La domanda giudiziale diretta all’accertamento dell’esistenza di una società di fatto, o della qualità di socio occulto, non va proposta nei confronti della sola società, ma, in linea di principio, anche nei confronti di tutti i soggetti che si assumono partecipi del rapporto sociale, perché l’accertamento del vincolo societario ha natura unitaria e incide direttamente sulla composizione del gruppo sociale (Cass. civ., ord. n. 26133/2022).
In questa prospettiva, sussiste dunque un litisconsorzio necessario con tutti i soci effettivi o presunti tali, poiché la decisione sull’esistenza della società di fatto e sull’appartenenza di un soggetto ad essa non può utilmente essere resa soltanto nei confronti della società, entità che proprio in causa viene chiesta di accertare nella sua effettiva consistenza soggettiva (Cass. civ., ord. n. 26133/2022; Cass. civ., ord. n. 4368/2025).
La giurisprudenza di legittimità, pur formatasi in più decisioni in materia tributaria, afferma in modo netto un principio processuale di carattere generale: la controversia relativa alla configurabilità di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, e il giudizio celebrato senza anche uno solo di essi è affetto da nullità per difetto di integrità del contraddittorio (Cass. civ., ord. n. 2532/2024; Cass. civ., sent. n. 16926/2015; Cass. civ., ord. n. 4368/2025).
Il fondamento dell’orientamento è che, quando è controversa la stessa esistenza del rapporto sociale o la qualità dei suoi partecipi, la pronuncia non riguarda una posizione meramente individuale, ma una situazione inscindibile che deve essere definita in contraddittorio con tutti coloro che ne sono parte (Cass. civ., sent. n. 16926/2015; Cass. civ., ord. n. 26133/2022).
Sul piano pratico, quindi, se chi agisce intende far accertare la propria qualità di socio occulto e poi ottenere i conseguenti effetti patrimoniali, la soluzione processualmente più sicura è convenire in giudizio la società di fatto e tutti i soci effettivi individuabili, proprio per evitare eccezioni o rilievi officiosi di difetto di contraddittorio (Corte di Appello di Venezia, sent. N. 62/2024; Cass. civ., ord. n. 26133/2022). Se invece l’azione viene proposta soltanto contro la società o solo contro alcuni soci, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio; in mancanza, il processo resta esposto a una declaratoria di nullità, rilevabile anche d’ufficio (Cass. civ., ord. n. 2532/2024; Cass. civ., sent. n. 16926/2015; Cass. civ., ord. n. 4368/2025).
Avv. Fabio Olivares

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